La "Provincia di Romagna" nel Granducato di Toscana, Elena Fasano Guarini

La "Provincia di Romagna" nel Granducato di Toscana

Elena fasano Guarini

dall'inventario "Un archivio toscano in Romagna"

per visualizzare in grande formato clicca qui poi usa la lente di ingrandimento

"Nel 1542 fu inviato a Castrocaro da Cosimo I con la carica di capitano e commissario un personaggio di spicco, uomo di lunga pratica nel governo del dominio: Luigi Guicciardini, fratello di Francesco. (...)
A Castrocaro il Guicciardini sembra avere svolto un 
incarico straordinario: quello di progettare la riorganizzazione istituzionale della "provincia" della Romagna fiorentina.

Terra di frontiera mal raggiungibile da Firenze, e perciò mal governabile; dai confini labili, perchè senza fondamenti naturali; portata naturalmente a gravitare verso i centri della pianura pontificia ben più che oltre l'Appennino, verso la lontana Dominante. Terra travagliata dal banditismo e da lotte di fazione, della cui potenzialità eversiva non era stato difficile accorgersi allorchè, pochi anni prima, il fuoriuscitismo repubblicano aveva trovato, proprio a Castrocaro, spazio ed appoggi (1). 

L'espressione "Provincia di Romagna" non era nuova. Già gli statuti di Firenze del 1415 (2) parlavano di un "Capitaneus Castricari et Provinciae Florentiae in partibus Romandiolae". Attribuivano dunque una unità al territorio assoggettato oltre l'Appennino, identificandone il polo nel castello più lontano, situato allo sbocco della Valle del Montone nella pianura, lungo la strada che da Firenze conduceva a Forlì.
L'idea della "provincia" era implicitamente presente anche nel 1499 allorchè, di fronte alla minaccia borgiana, fu istituito con
sede sempre a Castrocaro, un "Commessarius generalis Romandiolae" con i larghi poteri giurisdizionali, militari, politici prorpidella figura commissariale (3)."*

"La principale competenza del Capitano/Commissario di Castrocaro è, dalla sua istituzione all'inizio del XV secolo, l'amministrazione della giustizia civile e criminale, per assolvere la quale competenza il 'Capitaneus Castri Cari et province florentine in partibus Romandiole habet et retinere debet I notarium militem socium prtaticum atque probum, I alium notarium praticum atque probum', oltre a III domicellos et XVIII famulos armigeros atque in armis aptos et VI equos bonos et sufficientes' (4). 

Nel Quattrocento per i suoi poteri il titolare di questo Capitanato di confine (che, non va dimenticato, è amministratore pure in campo civile) è assimilabile ai Vicari, avendo come loro giurisdizione criminale piena 'in cognoscendo, inquirendo et procedendo in et de quibuscumque maleficiis vel delictis aut excessibus...liberum arbitrium, potestatem atque baliam et merum et mixtum imperium, et gladii potestatem...'. (5)."**

"Le misure del Guicciardini, dunque, non istituirono la Provincia, bensì comportarono l'aggregazione stabile di un territorio più ampio, ed una salda organizzazione degli strumenti giurisdizionali.
In una lunga relazione inviata al Duca (6) egli suggeriva in 
primo luogo il rafforzamento della corte commissariale. Il commissario di Castrocaro avrebbe dovuto condurre con sè, oltre al seguito consueto, un "giudice dottorato et suffitiente del Dominio di Sua Eccellentia et uno notaio del Giudice, come si costuma nelli altri luoghi principali di quello".
Il giudice in qualità di esperto avrebbe dovuto essere il vero garante del corretto svolgimento 
delle cause, che avrebbe dovuto "conoscere" in campo civile e penale. La sua presenza avrebbe consentito di attribuire alla corte di Castrocaro anche la funzione di tribunale civilie di primo appello per le cause giudicate da "gli altri Rettori della Provincia di tutta la Romagna", estesa nel progetto del Guicciardini, al di là del capitanato di Castrocatro con le podesterie, già sottoposte, di Galeata e Tredozio, ai capitanati di Marradi e Palazzuolo e di Val di Bagno, nonchè alle podesterie di Modigliana e di Portico con i banchi di Dovadola, Premilcuore, Rocca S.Casciano, Sorbano e Montalto.
Solo per le sentenze di primo e 
secondo grado emesse dal Commissario stesso si doveva prevedere la possibilità di appellarsi a Firenze. (...)
Inoltre, come già 
avveniva in altre aree periferiche, anche in Romagna, secondo Guicciardini, i notai che tradizionalmente tenevano "ragione" nei centri minori, quali Dovadola, Galeata, Sorbano, Tredozio, non dovevano più essere eletti dalle comunità, bensì dal Capitano e Commissario di Castrocaro.
E non soltanto per incrementare le entrate di quest'ultimo e consentirgli di fare fronte senza 
pubblico aggravio alla spesa del nuovo guidice e notaio, bensì perchè quegli eletti locali erano agli occhi del Guicciardini "persone deboli, et che non fanno rettamente l'ufficio loro, et non servono ordini o statuti".
Essi amministravano la giustizia "con 
rispetto"; cercavano di "compiacere quelli che li hanno favoriti con danno et dispiacere delli altri".
La stessa elezione locale era 
"causa di dividere li huominj et fare nimicitia fra loro, volendo favorire persone diverse". (...). Essenziale era, in ogni caso, oltre alla giurisdizione d'appello in campo civile, la larga giurisdizione penale del Commissario di Castrocaro nella provincia: esclusiva sui più diffusi crimini contro la stabilità del regime, l'ordine pubblico e la morale, "recetto delli sbanditi, bestemmie, giuochi et prohibition d'arme" e là "dove intervenissi in futuro ferite homicidij o tumulti"; con prevenzione nelle altre cause.
Era 
questa la strada per creare davvero a Castrocaro un polo provinciale di rilievo, "equale a primi capitanati del dominio"; (...) "reggendosi principalmente ne' sopradetti casi per ordine d'un huomo solo di reputazione e di buon consiglio" la provincia, confinante "quasi per tutto con lo stato della Chiesa et altri luoghi forestieri (...) si ridurrà in cospetto d'ogni huomo in reputatione et governo tale che in ogni tempo sarà più sicura, più unita et più ferma a ogni pericolo et travaglio che potessi accadere, et manco esposta all' offese". 

Il progetto del Guicciardini fu convertito molto rapidamente in una provvisione emanata dal Senato dei Quarantotto il 23 agosto 1542 (7) con alcune modifiche di non grande rilievo. Non fu compresa nella "provincia" la Val di Bagno. Fu definito in modo più preciso e convincente l'ambito dei casi riservati al commissario: "fertie notabili, homicidij, cospirationi, assassinamenti di strade, tumulti di ragunate, ricepte di banditi e prohibitioni d'arme".
A ciò furono aggiunte le 
cause per rottura di paci e tregue -strumento essenziale di intervento nelle lotte fazionarie" che comportassero pene superiori ai cento ducati. In campo civile furono fatte più concessioni al particolarismo romagnolo di quanto volesse il Guicciardini.
Se fu 
conferita al tribunale di Castrocaro funzione di corte civile provinciale di primo appello, non fu tuttavia preclusa alle altre podesterie la strada alternativa di Firenze. La nomina dei notai destinati a reggere i banchi di Galeata, Tredozio e Montalto (non di Sorbano e Dovadola) fu attribuita al capitano per un solo anno, e fu quindi restituita ai podestà e alle comunità cui già spettava. Nulla disse invece la provvisione sul divieto ai Rettori di reclutare il loro seguito in Romagna. Negli anni successivi la corte di Castrocaro si trovò in condizioni di subalternità rispetto a Firenze e agli organi del governo granducale.
Il Commisario fu 
tenuto a sottoporre gli atti relativi alle cause capitali ai Conservatori di Legge e poi agli Otto di Guardia e Balia, ad inviare copia di tutte le sentenze all'Auditore fiscale."*

"Dal 1542, con l'unione della Provincia di Romagna - unione 'totale', come è definita nella relazione a Pompeo Neri (8) -si ha un ampliamento dell'ambito territoriale a lui soggetto (9) e, poichè i casi 'spettavansi in concorrenza dei rettori di detta provincia alla cognizione del Capitano di Castrocaro', egli porta per giudice un dottore in legge, un notaio per il banco civile e due per il banco criminale (10).
Gli obblighi del magistrato consistono in 'far fare ai respettivi ministri i processi criminali, quelli trasmettere 
compilati ai superiori di Fiorenza col voto del suo giudice, et a forma delle resoluzioni che di là ne vengono far procedere alle sentenze ed esecuzioni di esse, tanto nelle pene afflittive che pecuniarie, far seguire le paci e tregue fra li rissanti, eseguire e rispondere agl'ordini di Firenze, anzi de' magistrati di Firenze, sentenziare nelle cause civili, ricevere le prime appellazioni, che al di lui tribunale vengono portate da quelli degl'altri Rettori della provincia, far pagare li debitori delle casse de magistrati di Firenze e de' particolari e finalmente invigilare per la giustizia e pace di questi popoli' (11); e gli strumenti essenziali di lavoro sono il civile ed i criminali del suo predecessori 'oltre gli atti civili e criminali veglianti', affiancati dagli specchietti di condannati, ...libri di paci e tregue levate d'offese, ... leggi e bandi parte registrati in libri e parte sciolti...come pure alcuni libri di registro e di rassegne di famigli' (12).
Sul piano civile gli atti testimoniano che al commissario spettavano competenze ampie: il materiale 
raccolto riguarda infatti anche l'ambito della fiscalità, della distribuzione e percezione della tassa del sale e di altre imposte dirette e indirette; comprende resoconti di visite di confine, che le comunità dovevano eseguire annualmente sotto il controllo del Commissario; relazioni sull'esecuzione di lavori pubblici; il commercio dei grani, della seta, dei coiami, le denunce del bestiame. Amministratori della giustizia, i Commissari erano dunque anche amministratori di fatto, dotati di larghi poteri di intervento nella vita locale."**

Nel 1542 il Senato dei Quarantotto di Firenze, su parere di Cosimo I, aveva emanato un'ordinanza secondo la quale la giurisdizione del Commissario generale comprendeva le seguenti località suddivise in 2 province: maggiore Castrocaro, Modigliana, Marradi e Palazzuolo; minore Dovadola, Tredozio, Montalto, Portico, Rocca S. Casciano e Galeata.

Il conte Angelo Maria Goretti fu l'ultimo Commissario di Terra del Sole. Con la riforma dei tribunali del 30 settembre 1772, voluta da Pietro Leopoldo, lo stato toscano venne diviso in 41 vicariati e la giurisdizione di Terra del Sole fu incorporata in quello di Rocca S. Casciano con Portico, Premilcuore e Galeata (13), anche se troviamo in alcuni casi il Vicario che ha sede a Terra del sole.

Il Capitano rimase in carica fino al 1579, anno in cui fu sostituito dal Commissario generale per il territorio della Romagna con sede nella nuova fortezza di Terra del sole, appena ultimata, come si può evincere anche dalla successione cronologica delle prime due serie del fondo Archivio civile e criminale.

La "provincia" fu abolita nel 1776, allorchè dopo la riforma dei tribunali del 1772 essa era stata svuotata di gran parte dei suoi poteri.

Marco Baccini fu l'ultimo Vicario; infatti dal 1784 al 1848 a Terra del Sole si insediarono soltanto dei Podestà con autorità puramente civile, mentre a Rocca S.Casciano, dopo la riforma giudiziaria del 2 agosto 1838, continuò a funzionare un tribunale collegiale di I istanza competente per le podesterie di Terra del Sole, Galeata, Modigliana, Marradi e Bagno (14).

* Tratto da E. Fasano Guarini, "La "Provincia di Romagna" nel Granducato di Toscana", in Un archivio toscano in Romagna. Inventario dell'Archivio storico preunitario di Castrocaro-Terra del Sole (1473-1859), a cura di A.M. Dal Lauro, Bologna, 1989

** Tratto dall'introduzione al fondo dell'Archivio civile e criminale, a cura di Anna Maria Dal Lauro in Un archivio toscano in Romagna. Inventario dell'Archivio storico preunitario di Castrocaro - Terra del Sole 1473-1859, Bologna, Analisi, 1989 (Emilia-Romagna Biblioteche Archivi, 13).

Note

(1) G. Mini, Illustrazione storica dell'antico castello di Castrocaro collegata ai principali avvenimenti delle città e castella d'Italia, Modigliana, 1889, p. 291 ss..

(2) Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecyta, castgata et praeposita a.1415, Friburgi, 1777-1781, II, p. 613.

(3) E. Donatini, La città ideale fortezza della Romagna fiorentina, Ravenna, 1979, p. 141.

(4) ASFi, Tratte 65. Estrinseci 1348-1408, c. 18r; il primo Capitano è "Lapus Iohannis Niccholini, 1403 die XXVIII novembris". Nella risposta a Pompeo Neri, si dà invece come primo capitano Maso di Bartolomeo dell'Alessandri, nel 1406, desumendo la denominazione da un libro di paci e tregue, ASFi, 1746, parte I cit., c.7r.

(5) A. Antoniella, Atti della antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli archivi comunali toscani, in "Rassegna degli archivi di Stato",XXXIV (1974, mag.- dic.), pp. 382-83 (e per le variazioni territoriali del Capitanato di Castrocaro, Ibidem, pp. 186-393); Fasano Guarini, E. Fasano Guarini, Alla periferia del Granducato Mediceo: strutture giurisdizionali ed amministrative della Romagna Toscana sotto Cosimo I, in "Studi Romagnoli", XIX (1968), 381.

(6) L. Guicciardini, "Relazione sulla Romagna", senza data (ma 1542), copia con note di mano dell'autore, Archivio di Stato di Firenze, Strozziane, 29a serie n.86.

(7) ASF, Senato dei Quarantotto, 5, c.10ss.

(8) ASFi, 1746, parte I cit., c.7r

(9) Antoniella, op. cit., p.393; Fasano Guarini, op. cit., pp. 396-97.

(10) ASFi, 1746, parte I cit., c.7r; ASFi, Tratte 72. Registrum estrinsecorum dal 1530 al 1555, c. 12r: "Chapitaneus Castricari cum uno iudice doctorato, uno milite socio notario, uno alio notario, tribus domicellis..."; ASFi, Tratte 73. Registrum estrinsecorum dal 1556 al 1587, c.11r: "Capitaneus Castricari cum uno iudice, duobus notariis, quatuor berroovariis, duabus cavalcaturis".

(11) ASFi, 1746, parte I cit., cc. 7v, 8r.

(12) Ibidem.

(13) Antoniella, p.394. Donatini, p.152: nel 1772 la fortezza di Terra del Sole viene disarmata e l'anno seguente i beni demaniali posti all'incanto e allivellati.

(14) Antoniella, pp. 399-400; Donatini, pp. 153, 164.


Tutto il pubblicato in questo sito è sotto licenza "Creative Commons" sul diritto d'autore Non opere derivate 3.0 ItaliaCreative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale